Oggetto
La disciplina del suddetto titolo si riferisce ad atti o documenti che, normalmente non divulgati, possano servire a tutelare l'interesse del singolo che ha quindi tutti i diritti di venirne a conoscenza.
Sono invece esclusi, in quanto autonomamente divulgabili, gli atti di cui la legge prevede già forme di pubblicizzazione e/o relativi al funzionamento della scuola ( ad esempio la carta dei servizi).
Modalità
La richiesta deve essere fatta per iscritto alla Dirigenza e deve essere debitamente motivata.
La Dirigenza risponde solo di documenti che ha formato o che detiene stabilmente.
Diritto di accesso
La legge riconosce il diritto di accesso solo a coloro che siano titolari di un interesse giuridicamente rilevante.
Non sono consentite richieste finalizzate a semplice desiderio di conoscenza.
Deve essere salvaguardata la riservatezza di terzi, persone e gruppi.
La procedura
- la Dirigenza accerta che il richiedente sia effettivamente il titolare del diritto e che le motivazioni addotte siano valide
- qualora un documento si riferisca a più persone l'accesso è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente.
- Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento di un corrispettivo di 50 cent per il rilascio da 1 o 2 copie e di 100 cent da 3 a 4 e così di seguito che saranno corrisposte mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con timbro datario: salvo che l’avente diritto non procuri personalmente la carta da fotocopiare e la documentazione richiesta non superi le dieci pagine.
- qualora la richiesta sia irregolare o incompleta la Dirigenza è tenuta a darne entro 10 giorni tempestiva comunicazione al richiedente con ogni mezzo idoneo ad accertarne la ricezione
Presa visione
E' comunque garantita ai richiedenti la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.